Commercio su Aree Pubbliche

Possono accedere all'attività di commercio sulle aree pubbliche ed ottenere le relative autorizzazioni non solo le ersone fisiche e le scoietà di persone, ma anche le società di capitali regolarmente costituite e le cooperative (DLgvo 26/3/2010, n 59).

L'autorizzazione la concessione di posteggio è rilasciata dal comune in cui ha sede il posteggio,

Ad uno stesso soggetto non possono essere concessi più di due posteggi nello stesso mercato o fiera anche se non gestiti direttamente.

L'autorizzazione abilita anche:

  • all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e bisettimanali e fuori mercato;
  • alla partecipazione alle fiere

 

COMMERCIO su AP  in SEDE FISSA (mercato settimanale P.zza Allende)

comunicazione subentro persone fisiche mod E

comunicazione subentro società di persone mod F

allegare sempre:

  • copia documento identità
  • copia atto acquisto/affitto posteggio
  • originale autorizzazione precedente
  • originale concessione decennale
  • bollettino versamento Comune Arenzano Uff Commercio € 50,00

COMMERCIO su AP in forma ITINERANTE

L'autorizzazione esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. (indipendentemente dalla residenza). L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio...

DLgvo 26/3/2010 n. 59


L'esercizio è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale.

richiesta avvio attività persone fisiche mod A

richiesta avvio attività società di persone mod B

 

Gli sviluppi sull'obbligo di presentazione del DURC per gli ambulanti (Novità del 20 gennaio 2010)

Facendo presente che, l'articolo 2, comma 12 della Legge Finanziaria per l’anno 2010, approvata con L. 23.12.2009, n 191, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dic. 2009, n. 302, S.O. modifica il testo dell’art. 28, comma 2 bis, del D.Lgs. 114/98 (cd. Decreto Bersani) demandando alle Regioni la facoltà di stabilire che l’esercizio dell’attività di commercio ambulante sia soggetta alla presentazione del DURC.

Le Regioni possono stabilire le modalità con cui i Comuni possono verificare il possesso del documento e la sua regolarità. Prevista anche la sospensione dell'autorizzazione per sei mesi se il DURC non viene presentato annualmente.

Pertanto, in attesa di una specifica norma regionale, è, al momento, sospesa la presentazione del DURC da parte degli ambulanti, ai Comuni.