Carta d'Identità

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale, che può essere utilizzato in Italia e che permette anche l'ingresso nei paesi della Comunità Europea. Si rilascia a tutti i cittadini residenti o con dimora nel Comune di Arenzano.
Le carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008, ovvero dal 25 giugno 2008 (e perciò rilasciate dal 26/06/2003 in poi) hanno validità 10 anni. In questo caso il cittadino può richiedere al Comune, in qualsiasi momento, apposizione del timbro che conferma la nuova scadenza. La richiesta dell’attestazione della proroga può essere presenta da persona diversa dall’intestatario se munita di delega.
IN CASO DI RICHIESTA DI NUOVA CARTA DI IDENTITA' (se in possesso di carta di identità emessa prima del 26 giugno 2003; in caso di denuncia di furto o smarrimento; in caso di deterioramento della carta in corso di validità; per il rilascio della prima carta di identità ai ragazzi quindicenni) E' NECESSARIO:
Per i maggiorenni:
- Tre fotografie formato tessera, frontali, uguali e recenti, senza copricapo;
- Presentare la carta di identità scaduta. In caso di furto o smarrimento di questa è necessario presentare la denuncia fatta presso le Autorità di Pubblica Sicurezza e un altro documento di identità (oppure due testimoni che dovranno essere in possesso di documento di riconoscimento valido).
Per i minorenni:
Decreto-legge 13.05.2011 n. 70
Rilascio carte di identità a minori
E’ soppresso il limite minimo di età per il rilascio delle carte di identità, precedentemente fissato in anni quindici ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
minori di anni 3 ha validità tre anni
minori di età fra i 3 e i 18 anni ha validità cinque anni
Al fine del rilascio ai minori della carta di identità valida per l’espatrio è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n. 649/1974.
Il suddetto assenso potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all’art. 38, c.3, del D.P.R. 445/2000 usando il modulo dedicato.
La carta di identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.
Si suggerisce, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della podestaà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
Le nuove disposizioni relative al rilascio e alladurata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte di identità non valide per l’espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
Occorrono:
- Tre fotografie formato tessera, frontali, uguali e recenti, senza copricapo;
- La presenza del titolare della carta di identità e di entrambi i genitori o di uno solo qualora l'assenso sia trasmesso con le modalità di cui all’art. 38, c.3, del D.P.R. 445/2000.
Costo: Euro 5,42


