Difensore Civico

IL DIFENSORE CIVICO AL SERVIZIO DI TUTTI I CITTADINI
L.R. 6/6/1974, N. 17 Mod. dalla L.R. 5/8/1986, n. 17 e dalla L.R. 14/3/200 n. 14

Ogni primo venerdi del mese sarà presente ad Arenzano.

Orario di ricevimento del difensore civico: Il primo venerdi di ogni mese dalle ore 9.30 alle 12.30

Tutti i cittadini della Liguria possono rivolgersi al Difensore Civico, personalmente, via lettera o telefonando allo 010/565.384 oppure utilizzando la linea verde gratuita 800.80.70.67
La sede del Difensore Civico della regione Liguria e' a Genova Viale Brigate Partigiane n. 2 ed il pubblico si riceve il martedi e mercoledi (giorni feriali) dalle ore 9.30 alle 12.00.

Presso la sede comunale - Ufficio Accoglienza al Pubblico e' disponibile un depliant sul difensore civico.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Organi Istituzionali Comune di Arenzano Tel. 010-913.82.37

Il Difensore Civico


Chi e' il Difensore Civico della Regione?
Il Difensore civico della Regione e' un cittadino italiano residente in uno dei comuni della Liguria, eletto dal Consiglio regionale per la durata di 5 anni e non rieleggibile, che deve possedere i requisiti per essere eletto consigliere regionale.
La sua carica e' incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva.

Cosa fa il Difensore civico?
Il Difensore civico regionale svolge una funzione di intermediario fra un soggetto (cittadino,ente o associazione anche di fatto) e la pubblica amministrazione regionale ovvero gli enti e le aziende dipendenti dalla regione, per controllare il regolare e sollecito svolgimento di pratiche che interessino il richiedente.
Il Difensore civico regionale puo' intervenire anche di propria iniziativa qualora abbia notizie di possibili disfunzioni o disorganizzazioni; in tal caso la fonte della notizia puo' essere di quasiasi tipo, non escluse le notizie di stampa.

Quali sono i poteri del Difensore civico regionale?
Il Difensore civico regionale puo' chiedere al responsabile dell'ufficio competente per la pratica che gli e' stata segnalata di informarlo sui tempi e modi per la sua definizione. Inoltre egli puo' procedere all'esame diretto della pratica congiuntamente con il responsabile del procedimento e, se necessario, con il richiedente.
All' esito di tale esame il Difensore civico regionale stabilisce il termine massimo per la conclusione della pratica, senza tuttavia pronuciarsi sul contenuto della decisione.
Se il termine non e' rispettato il Difensore civico regionale puo' segnalare il fatto alla Regione e puo' chiedere l'avvio di un procedimento discipkinare acarico dei responsabili. Puo' anche segnalare alla Corte dei Conti le eventuali irregolarità accertate, per l'avvio dell'azione di responsabilita'.
L'esperienza dimostra che il Difensore civico regionale riesce sovente, con il suo intervento, a chiarire ed a risolvere i problemi che insorgono fra i cittadini e la pubblica amministrazione.

Quindi il Difensore civico regionale svolge le stesse funzioni di un avvocato?
Assolutamente no: il Difensore civico regionale non e' l'assistente legale della parte, ma un controllore dell'operato dell'amministrazione, su sollecitazione o meno del privato, nell'interesse generale della corettezza nell'esercizio dell'attività amministrativa. E' stato detto giustamente che il Difensore civico regionale e' un organo fiduciario del Consiglio regionale, anche se naturalmente la sua azione si risolve anche in un vantaggio per il singolo cittadino od ente interessato.

L'opera del Difensore civico regionale si puo' svolgere soltanto nei confronti dell'amministrazione regionale?
No, il Difensore civico regionale può operare anche nei confronti degli enti locali (provincie, comuni, comunità montane) che, non avendo un proprio Difensore civico, si convenzionino a tale scopo con il Consiglio regionale.
In tale caso il Difensore civico può intervenire nei confronti delle amministrazioni locali con gli stessi poteri che gli spettano nei confronti di quella regionale.
Va detto peraltro che in Liguria i comuni che si sono convenzionati sono ancora una minoranza rispetto al totale, anche se il loro numero sta aumentando.
Quanto alle provincie, tre di esse, su quattro (e cioè Genova, Imperia e Savona) si sono convenzionate.

Il Difensore civico non può fare nulla nei confronti degli enti locali privi di un proprio Difensore e non convenzionati?
Non è vero: il Difensore civico regionale, se riceve una segnalazione riguardante il funzionamento dell'amministrazione di un ente locale non convenzionato, può trasmetterla all'ufficio interessato affinchè si provveda.
In tal caso però egli non dispone degli ulteriori poteri che la legge regionale gli attribuisce.

Nei confronti degli uffici statali, quale è la competenza del Difensore civico regionale
Fino a pochi mesi fa il Difensore civico regionale non aveva la possibilità di intervenire nei confronti dell'amministrazione statale.
Ma dal maggio del corrente anno, a seguito del'approvazione alla legge 1 5 maggio 1997 n. 127 (c.d. Bassanini due), il Difensore civico è stato abilitato, fino alla istituzione del Difensore civico nazionale (ancora da realizzare), ad esercitare i suoi poteri anche nei confronti di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato, ad eccezione delle amministrazioni della giustizia, della sicurezza pubblica e della difesa.
Restano fuori dalla così aumentata competenza le amministrazioni centrali dello Stato, nei cui confronti tuttavia è sempre possibile la segnalazione delle disfunzioni lamentate dai cittadini.

Al Difensore civico possono rivolgersi soltanto i cittadini italiani?
No: chiunque può rivolgersi al Difensore civico, sia egli residente in Liguria o meno, sia cittadino italiano o straniero; si sono già avuti casi di interventi realizzati in favore di cittadini estra comunitari.

Quali costi richiede l'intervento del Difensore civico?
Nessun costo: il Difensore civico opera del tutto gratuitamente e senza alcuna formalità di procedura, poichè il suo è un servizio istituito dalla Regione (ricordiamo che la Liguria fu la seconda Regione a dotarsi di un Difensore civico, preceduta soltanto di un paio di mesi dalla Toscana) per' la tutela dei cittadini. Vi sono altri compiti del Difensore civico?
Il Difensore civico svolge anche altri compiti particolari, come la presidenza del comitato dei consumatori ed utenti e la partecipazione a vari comitati etici ospedalieri. Particolare menzione merita la competenza attribuitagli dalla legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 in materia di tutela degli ammalati: il Difensore civico, su richiesta dell'utente ed anche di ufficio, può accertare irregolarità e disfunzioni delle strutture sanitarie, segnalando alla direzione della U.S.L. la necessità di eliminarle e disponendo, se del caso, l'esame congiunto (ovviamente per gli aspetti relativi alla disfunzione, senza entrare negli aspetti sanitari dei caso).

Come ci si rivolge al Difensore civico?
Nella maniera più semplice ed al di fuori di qualsiasi formalità: basta recarsi al suo ufficio, oppure telefonare, oppure ancora mandare una richiesta scritta (possibilmente accompagnata da copia della documentazione più significativa riguardante il caso).
Tutte le richieste di intervento vengono prese in considerazione ed a tutti i richiedenti, al termine, viene inviata comunicazione dell'esito dell'intervento.

Dove ha sede l'ufficio dei Difensore civico?

Difensore civico: Dott.ssa Annamaria Faganelli
Il Difensore Civico ha la propria sede in:

Viale delle Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova
Tel.: 010.565.384
Fax: 010.540.877
E-mail: vincenzo.gentile@regione.liguria.it

Riceve il pubblico il:

Martedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Numero verde: 800-807067

Per contattare i cittadini residenti nelle altre Province e ascoltarne le doglianze, un funzionario dell'Ufficio si reca nelle sedi di:
  • Imperia (SV) (Palazzo della Provincia), il 1° venerdì del mese dalle 10.00 alle 12.30
  • Savona (SV) (Palazzo della Provincia), il 2° venerdì del mese dalle 10.00 alle 12.30
  • Sarzana (SP) (Palazzo comunale), il 2° e il 4° venerdì del mese dalle 10.00 alle 12.30
  • La Spezia (SP) (Via XXIV Maggio, 3), il 3° venerdì del mese dalle 10.00 alle 12.30
  • Chiavari (GE) (Palazzo comunale), il 4° venerdì del mese dalle 10.00 alle 12.30
  • Sassello (SV) (Palazzo comunale), il 3° venerdì del mese dalle 10.00 alle 12.30
  • Arenzano (GE), il 1° venerdì del mese dalle 9.30 alle 12.30